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Euro 2: citazioni e considerazioni sulla nuova normativa Europea 2002/51/EC

 

 

Questa normativa, obbliga i costruttori a rispettare la normativa Euro2 per quanto riguarda i parametri di inquinamento.

 

 

Nel caso i motoveicolicicli non rispettassero questi parametri, e quindi non fossero omologati come Euro2, non potranno più essere immatricolati dopo il 30 giugno 2004.

 

 

Fortunatamente una proroga ministeriale nazionale, permette ai veicoli in stock ai concessionari o agli importatori, di essere egualmente immatricolati anche oltre il 30 giugno, solo ed esclusivamente se aventi foglio di conformità datato anteriormente il 31 maggio e con una documento dell'importatore che ne autorizzi l'immatricolazione

 

 

di seguito riportiamo un file, che potete scaricare con le caratteristiche alle quali i motoveicoli dovranno adeguarsi e le tempistiche di scadenza e di entrata in vigore delle varie omologazioni Euro, 1 , 2 , 3 . Tali documenti ci sono stai inviati dal TUV Italia che ringraziamo per la collaborazione e la consulenza relativa a questo paragrafo.

 

 

A breve amplieremo l'argomento con specifiche più dettagliate al riguardo e trattando anche vari punti importanti su Quadricicli e legislazione Europea. Sempre in completa collaborazione con il TUV Italia che nuovamente ringraziamo.

 

 

Casco: Citazioni e considerazioni sul casco e i quadricicli dal nuovo codice della strada:

 

 

Nostre considerazioni sugli Articoli e decreti legge del Nuovo Codice della Strada di interesse per i Quadricicli a Motore in vigore dal 01-07-2003 alla data del 25-10-2003.

 

 

Definizione quadricicli a motore ed identificazione in categoria specifica del nuovo codice della strada:

 

 

Art.53: Motoveicoli

 

 

I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

 

 

……..

 

 

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

 

 

Per quanto riguarda l’obbligo del casco citiamo l’ultima versione del Comma 1 ( modificato con il decreto legge del 27-06-2003 n° 151) dell’articolo 171:

 

 

Art.171, Comma 1 e Comma 1/Bis(Decreto legge 27-06-2003 in vigore dal 01-07-2003):

 

 

11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

 

 

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

 

 

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

 

 

Da qui, considerando che i Quadricicli a motore sono una sottocategoria di “Motoveicoli” se ne deduce l’obbligo del casco omologato obbligatorio per passeggero e conducente, la cosa interessante e che se anche si munisce un quadriciclo , omologato come tale, di cinture di sicurezza e rollbar di protezione non si viene esentati da tale obbligo. Infatti ne è specificata l'esenzione solo per i Motocicli (vedi BMW C1). In pratica per non dover indossare il casco , su di un mezzo omologato come quadriciclo, l'unica azione è produrre un quadriciclo cabinato.

 

 

Per quanto concerne poi le sanzioni indicate dal decreto legge del 27-06-2003 n° 151 riportiamo i seguenti comma sempre dell’articolo 171:

 

 

c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;

 

 

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».

 

 

Come indicazione sulla sottrazione di punteggio dalla patente indichiamo poi il punto di interesse (Comma 2) della tabella sotto citata sempre del decreto legge del 27-06-2003 n° 151:

 

 

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS

 

 

Art.171

 

 

Comma 2

 

 

Punti = 3

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Patenti:

 

 

Argomento- Patenti abilitate all’utilizzo di un quadriciclo in Italia

 

 

Osservazioni e citazioni del codice della strada di cui è bene portarsene una copia nel libretto di un quadriciclo.

 

 

Osservazioni sparse sulla questione quadricicli.

 

 

Codice della Strada

 

 

Art. 53/1 I motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote e si distinguono in:

 

 

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; ....

 

 

h) quadricicli a motore ...

 

 

....

 

 

Art.116/3 La patente di guida ... si distingue nelle seguenti categorie .... A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli esclusi i motocicli ...; D.M. 8/8/94 art. 5/4 I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza non superiore a 11 kw possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B. Ne consegue che i motoveicoli (che comprendono anche i quadricicli) tranne i motocicli di cilindrata superiore a 125 cc o potenza massima superiore a 11 kw sono conducibili anche con patente di categoria B. Il D.M. 8/8/94 è il "Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida" Direttiva 2000/56/CE del 14 settembre 2000 che modifica la direttiva 91/439/CEE (non ancora recepita in Italia) Art. 2: "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003" (nulla innova per quanto riguarda le categorie delle patenti). Nota personale: leggendo la direttiva 91/439/CEE si trova l'art.3/3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intende: ....

 

 

- per «triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote che rientra nella ****categoria B****, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 45 km/ora (Articolo 1 dir. 97/26/CE) o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle batterie. l'art.5/3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la seguente equipollenza:

 

 

a) i tricicli e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1;

 

 

b) i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della categoria B. Perciò si desume che triciclo e quadriciclo rientrino nella categoria B e che gli Stati membri possono permettere di condurli, sul territorio nazionale, anche con la patente di categoria A o A1

 

 

Da questi estratti noi deduciamo, ma ripeto in modo molto vago, che i quadricicli possano essere guidati sia con la patente A che con la Patente B, e che non vi siano restrizioni di età alcuna per la guida di qualsiasi tipo di quadriciclo, ovviamente purchè omologato come tale per la circolazione sulla sede stradale.

 

 

Per quanto riguarda poi la norma esplicita, dove si cita espressamente la possibilità di guida del quad con la Patente b, riportiamo il decreto ministeriale di aggiornamente del vigente codice alla normativa europea: riferimento articolo 3, comma 1 - categoria b:

 

 

Decreto Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003

 

 

"Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T)."

 

 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88)

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

 

 

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del regolamento;

 

 

Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

 

 

Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994, così come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;

 

 

Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L235 del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;

 

 

Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;

 

 

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, così come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;

 

 

Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 21 settembre 2000;

 

 

Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

 

 

Considerata altresì la necessità di provvedere, in un unico decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

 

 

Adotta

 

 

il seguente decreto: Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE

 

 

Art. 1.

 

 

1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.

 

 

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

 

 

3 Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

 

 

Art. 2.

 

 

1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.

 

 

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.

 

 

3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.

 

 

4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui all'allegato I non può contenere dispositivi elettronici informatici.

 

 

Art. 3.

 

 

1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

 

 

categoria A:

 

 

motocicli, con o senza sidecar;

 

 

categoria B:

 

 

a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

 

 

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;

 

 

categoria B+E:

 

 

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

 

 

categoria C:

 

 

autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

 

 

categoria C+E:

 

 

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

 

 

categoria D:

 

 

autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

 

 

categoria D+E:

 

 

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

 

 

Nell'ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.

 

 

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

 

 

a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

 

 

b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

 

 

c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

 

 

d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 km/h;

 

 

e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

 

 

f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

 

 

3. Ai portatori di handicap già titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.

 

 

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